Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le FAQ aggiornate al 22 settembre 2017, che riportiamo di seguito, relative alla ZFU Sisma Centro Italia che, ricordiamo, prevede come scadenza per la richiesta delle agevolazioni fiscali e contributive il 6 novembre 2017.
Soggetti Beneficiari
A1 Quali soggetti possono accedere alle agevolazioni previste per la zona franca urbana Sisma Centro Italia?
Possono accedere alle agevolazioni previste per la zona franca urbana Sisma Centro Italia, istituita dall’articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le imprese di qualsiasi dimensione ed i titolari di reddito di lavoro autonomo in possesso dei requisiti riportati al paragrafo 4 della circolare del 4 agosto 2017 n. 99473.
Si rammenta che l’agevolazione prevista per i titolari di reddito di lavoro autonomo è esclusivamente riferita all’esonero del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
A2 I soggetti già costituiti ma non attivi alla data di presentazione della domanda possono accedere alle agevolazioni?
Come indicato al paragrafo 4 della circolare 4 agosto 2017 n. 99473, i soggetti già costituiti, in possesso di tutti i requisiti richiesti, ma non attivi alla data di presentazione della domanda possono accedere alle agevolazioni e beneficiare delle stesse a condizione che avviino l’attività, nella sede o nell’unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana, entro e non oltre il 31 dicembre 2017. Il mancato adempimento di tale prescrizione comporta la decadenza delle eventuali agevolazioni concesse. Si fa presente che l’avvenuto avvio dell’attività deve essere comunicato seguendo le modalità indicate al punto 4.1 della menzionata circolare.
A3 Possono accedere alle agevolazioni soggetti che abbiano già optato per il “regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo” di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388?
I benefici previsti dal regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13 della legge n. 388/2000 e s.m.i. non sono cumulabili con le agevolazioni previste per zona franca urbana del Sisma Centro Italia. Pertanto, i soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13 della legge n. 388/2000 possono fruire delle agevolazioni per la zona franca urbana solo a condizione che abbiano rinunciato al predetto regime agevolato, inviando apposita comunicazione di formale rinuncia all’Agenzia delle Entrate, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001.
A4 Possono accedere alle agevolazioni i soggetti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 ovvero i soggetti che hanno optato per il nuovo regime forfetario agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss. mm.?
I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nonché i soggetti aderenti al nuovo regime forfetario agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss. mm, possono accedere alle agevolazioni per le zona franca urbana a condizione che optino per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dal comma 110 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
A5 Possono accedere alle agevolazioni i soggetti “only REA”?
No. Per accedere alle agevolazioni fiscali e contributive previsti per le imprese devono infatti ricorrere tutti gli elementi definenti la fattispecie di cui all’art. 2082 del codice civile, esercitati in via prevalente. Tale necessaria condizione non è peraltro sufficiente; ad essa deve infatti aggiungersi l’ulteriore requisito della evidenza formale dell’impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). Pertanto, pur esercitando un’attività economica, i soggetti “only-REA” (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili imprese.
A6 Quali sono i requisiti per accedere alle agevolazioni richiesti ai soggetti che hanno avviato l’attività successivamente al 1 settembre 2015 o al 1 febbraio 2016?
Come indicato dalla circolare 4 agosto 2017 n. 99473, per potere accedere alle agevolazioni le imprese ed i titolari di reddito di lavoro autonomo devono essere in possesso di tutti i requisiti riportati al paragrafo 4 della stessa, fatto salvo quanto previsto per i soggetti che si trovano nelle condizioni indicate all’ultimo periodo del punto 4.4. Per tali soggetti – e cioè coloro che hanno avviato l’attività successivamente al 1 settembre 2015, se localizzati nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legge n. 189 del 2016, oppure successivamente al 1 febbraio 2016, se localizzati nei comuni di cui all’all’allegato 2 bis del medesimo decreto legge – fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti, non si applica il requisito della riduzione del fatturato in misura pari ad almeno il 25% di cui alle lettere a) e b) del menzionato punto 4.4 della circolare 4 agosto 2017 n. 99473.
Requisiti di localizzazione nella zona franca
B1 Quali sono gli ambiti territoriali ammissibili alle agevolazioni?
Gli ambiti territoriali ammissibili alle agevolazioni sono quelli rientranti nei comuni, di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge n. 189 del 2016, riportati al paragrafo 2 della circolare 4 agosto 2017, n. 99473.
B2 Possono accedere alle agevolazioni i soggetti che hanno solo una unità locale, e non anche la sede principale, ubicata all’interno della zona franca urbana?
Sì. Come indicato dalla circolare 4 agosto 2017, n. 99473, per accedere alle agevolazioni, i soggetti operanti nella zona franca urbana devono avere, alla data di presentazione dell’istanza, la sede principale o l’unità locale ubicata all’interno della ZFU. Ne possono disporre sulla base di qualunque titolo (proprietà, locazione, comodato, ecc.) idoneo e valido. Resta inteso che la sede principale o l’unità locale in data antecedente alla istanza deve essere: per le imprese, regolarmente segnalata alla competente Camera di Commercio e risultare dal certificato camerale; per i titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente segnalata alla competente Agenzia delle Entrate. I soggetti non attivi alla data di presentazione della domanda devono disporre, in forza di idoneo e valido titolo, della sede principale o dell’unità locale ubicata all’interno della ZFU entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2017.
Attività ammissibili e intensità delle agevolazioni
C1 Quali sono le attività ammissibili alle agevolazioni?
Come riportato al punto 4.5 della circolare 4 agosto 2017 n. 99473, possono accedere alle agevolazioni le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio. Il codice e la descrizione dell’attività ammissibile alle agevolazioni è quello della attività svolta nella sede principale o nell’unità locale ubicata nella zona franca urbana e deve risultare dal certificato camerale dell’impresa istante, ovvero, per i titolari di reddito autonomo, dalla comunicazione di cui all’articolo 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.
C2 Qual è il limite massimo delle agevolazioni concedibili?
Le agevolazioni previste per la zona franca urbana Sisma Centro Italia sono concesse nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis” di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013. Ciascun soggetto può quindi beneficiare delle agevolazioni fino ad un limite massimo di 200.000 euro, di 100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, di 15.000 euro nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo. Si fa presente che, come riportato al paragrafo 6 della circolare 4 agosto 2017 n. 99473, alla determinazione di detti limiti massimi concorrono:
le agevolazioni già ottenute a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della istanza di agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti,
nonché le relazioni che intercorrono tra il soggetto istante ed altre imprese e che qualificano la “impresa unica” di cui all’articolo 2, comma 2 dei sopra citati regolamenti (UE).
C3 E’ possibile beneficiare delle agevolazioni nel caso in cui un soggetto svolga congiuntamente ad una attività ammissibile anche una attività riconducibile al settore della pesca e acquacoltura?
Nel caso in cui il soggetto istante svolga, congiuntamente all’attività ammissibile alle agevolazioni, anche un’attività riconducibile al settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l’attività ammissibile. In tali casi trova applicazione quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, nonché dall’articolo 1, comma 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 in merito all’obbligo in capo al soggetto beneficiario di assicurare, attraverso un’adeguata separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, che le attività escluse dall’ambito di applicazione dei predetti regolamenti non beneficino degli aiuti. Il criterio che la circolare 4 agosto 2017 n. 99473 segnala come idoneo ad assicurare che il beneficio resti confinato alla attività ammissibile è quello della contabilità separata.
Si fa presente che la separazione e/o la distinzione dei costi va adottata anche nei casi cui il soggetto beneficiario svolga congiuntamente attività ammissibili sottoposte a differenti massimali di agevolazione. E’ il caso, ad esempio, di una impresa che unitamente ad una delle attività ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 svolge anche attività di trasporto merci su strada per conto terzi. Nel caso riceva una agevolazione su cui è applicato il massimale di 200.000 euro, tale impresa deve assicurare che l’attività di trasporto merci su strada per conto terzi non benefici della agevolazione.
C4 I soggetti che svolgono attività anche al di fuori della zona franca urbana hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata?
Nel caso in cui il soggetto beneficiario svolga la propria attività anche in altre sedi ubicate al di fuori del territorio della zona franca urbana, sussiste l’obbligo in capo al beneficiario di tenere un’apposita contabilità separata ai fini della determinazione del reddito prodotto all’interno della zona franca urbana, distinguendolo da quello derivante da altre attività svolte all’esterno. E’ il caso, ad esempio, di una impresa che possiede due punti vendita, una all’interno della zona franca urbana e l’altro all’esterno della stessa. Può fruire delle agevolazioni solo ed esclusivamente per il reddito prodotto dal punto vendita che si trova all’interno della zona franca urbana.
C5 Per quanto tempo i soggetti beneficiari di agevolazione devono esercitare la propria attività all’interno della zona franca urbana?
Come riportato in premessa dalla circolare 4 agosto 2017 n. 99473, l’articolo 46, comma 8 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dispone che “Per l’attuazione degli interventi……si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 11 luglio 2013, e successive modificazioni”. L’articolo 19 di detto dm dispone la revoca delle agevolazioni qualora l’attività economica venga trasferita al di fuori della zona franca urbana prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di accoglimento della istanza.
C6 Per quale tipologia di lavoratori è possibile beneficiare dell’esonero contributivo?
Le imprese ed i titolari di reddito di lavoro autonomo possono beneficiare dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, solo in relazione ai dipendenti, compresi i lavoratori part time, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, impiegati nella sede – o nelle sedi in caso di soggetti “plurisede” – ove è svolta l’attività all’interno della zona franca urbana.
Modalità di concessione delle agevolazioni e controlli
D1 Come vengono concesse le agevolazioni?
Le agevolazioni sono concesse con provvedimento del Ministero, pubblicato anche sul sito istituzionale www.mise.gov.it Il riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili viene effettuato tra tutti i soggetti ammissibili sulla base dell’importo della agevolazione richiesta, al netto degli eventuali aiuti a titolo di “de minimis” ottenuti, anche considerate le relazioni che qualificano la “impresa unica”, secondo le modalità indicate al punto 3) dalla circolare 15 settembre 2017 n. 114735. L’ordine temporale di presentazione delle domande non rileva ai fini della attribuzione delle agevolazioni.
D2 Come calcolare l’importo su cui richiedere le agevolazioni?
L’importo su cui richiedere le agevolazioni va indicato in funzione dell’ammontare previsto di imposte e contributi relativo ai due periodi di imposta agevolabili (2017 e 2018). Le indicazioni per il calcolo di tale importo sono riportate nel modello di istanza allegato alla circolare 15 settembre 2017 n. 114735, che sostituisce il modello allegato alla circolare 4 agosto 2017 n. 99473. Tali indicazioni sono fornite, in considerazione della eterogeneità della platea interessata dalla misura (imprese di qualsiasi dimensione e titolari di reddito di lavoro autonomo), al fine di uniformare ed orientare la richiesta dei potenziali beneficiari e commisurare l’agevolazione al previsto carico fiscale e contributivo.
D3 Quale tipo di controlli sono effettuati sui beneficiari delle agevolazioni?
Sui beneficiari delle agevolazioni sono effettuati controlli sulla sussistenza e mantenimento dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni. Tali controlli sono condotti tramite verifiche desk (utilizzando le banche dati a disposizione della amministrazione) e verifiche in loco. Sul punto si rinvia a quanto disposto dall’articolo 18 (Controlli) e dall’articolo 19 (Revoca delle agevolazioni) del dm 10 aprile 2013 cui la norma istitutiva della zona franca urbana Sisma Centro Italia rimanda per l’attuazione degli interventi.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico