Lunedì 18 maggio nella Regione Marche si sono riavviate, seguendo i protocolli di sicurezza regionali, altre attività economiche di seguito elencate. come anche previsto dal Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33.
- Somministrazione di alimenti e bevande svolte anche da parte di attività artigianli (quali a titolo esemplificativo pizzerie rosticcerie, friggitorie, pasticcerie, gelaterie,pizzerie a taglio ) e nei Circoli privati;
- Acconciatore, estetista, centro benessere;
- Commercio su aree Pubbliche;
- Commercio al dettaglio in sede fissa ;
- Tatuatore e piercing;
- Sgombero cantine e solai;
- Attività nel settore Autoscuole, Scuole nautiche e studi di Consulenza automobilistica.
Inoltre A far data dal 18/05/2020 è stato consentito l’esercizio delle seguenti attività turistiche contenute nel Titolo II della l.r. n.9/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”:
– villaggi turistici, campeggi e marina resort;
– attività ricettive rurali;
– residenze d’epoca extra-alberghiere;
– case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità; centri di vacanza per minori e anziani;
– rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi;
– affittacamere;
– case e appartamenti per vacanze;
– appartamenti ammobiliati per uso turistico;
– offerta del servizio di alloggio e prima colazione (b&b);
– aree di sosta attrezzate;
– attività con codice ateco 79 – “attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione a attività connesse”;
– stabilimenti balneari dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande possono avviare l a sola attività di somministrazione attenendosi alle disposizioni in vigore per l’attività medesima;
– attività agrituristiche di ospitalità e somministrazione alimenti e bevande come riportate negli articoli 5 e 6 della Legge regionale n. 21/2011 Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura.
– attività di gestione di parchi e luoghi di attrazione turistico-ricreativa di cui al codice ATECO 91.04.00 in cui sono inclusi: Giardini zoologici, orti botanici, riserve naturali (è consentita anche l’attività di visita delle ‘Grotte di Frasassi).
Dal 22 maggio 2020 sono state consentite le esercitazioni musicali e coreutiche, nel rispetto delle misure precauzionali previste dalla normativa vigente, in particolare come disciplinato dall’articolo 1, lettera s), del DPCM 17 maggio 2020, deve essere prevista un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e devono essere adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione pubblicato dall’INAIL”.
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura in territorio regionale come definiti dall’art. 101 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ‘Codice dei beni culturali e del paesaggio’ , è assicurato a decorrere dalla data del 25 maggio 2020 nell’ambito delle previsioni del medesimo DPCM e secondo i principi e le disposizioni contenuti nelle ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle province autonome’ del 16 maggio 2020 che ivi appaiono recepite all’Allegato 17.
L’attività svolta presso palestre e piscine è consentita a decorrere dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento e nel rispetto delle specifiche Linee guida settoriali di cui all’allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020. Nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento, a porte chiuse, e nel rispetto delle Linee-Guida emanate a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’art. 1 comma 1 lettera e) del DPCM 17 maggio 2020, e disponibili sulla seguente pagina internet del Governo italiano http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/
A far data dal 26 maggio 2020 sono consentite:
- l’esercizio delle attività delle professioni turistiche di cui al codice ATECO 79.90.20 in cui sono inclusi: guide turistiche, accompagnatori turistici, tecnici di comunicazione e marketing, guide naturalistiche di cui all’art.46 della L.R. n.9/2006 nonché le professioni turistiche disciplinate dalla L.R. n.4/1996 e gli accompagnatori cicloturistici disciplinati dall’art.3 della L.R. n. 37/2017;
- l’esercizio delle attività dei parchi tematici, parchi divertimenti permanenti (come parchi avventura, parchi acquatici etc.) e spettacoli viaggianti (luna park) ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo
dell’utente con attrezzature e spazi.
L’esercizio dell’attività degli stabilimenti balneari (art.30 comma 2 l.r. 9/2006). è consentito a far data dal 29 maggio 2020.
A far data dal 30 maggio 2020 è consentito l’esercizio delle attività agrituristiche di
organizzazione e fornitura di servizi sportivi e/o il servizio di Fattoria Didattica come riportate negli articoli 8 e 9 della Legge regionale n. 21/2011 Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura.
A far data dal 1 giugno 2020 nella Regione Marche sono riaperte le attività dei centri
sociali, dei circoli culturali e ricreativi.
A decorrere dall’8 giugno 2020, possono essere riavviate le attività ludico ricreative – centri estivi – per bambini di età superiore ai 3 anni e per gli adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e delle scuole o altri ambienti similari.
Tali attività sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento fisico e del lavoro in piccoli gruppi, e nel rispetto delle specifiche Linee guida settoriali previste dall’ Allegato 8 al DPCM 17 maggio 2020. Resta la facoltà di ciascun gestore a procedere ad eventuali adeguamenti o integrazioni delle suddette Linee Guida, qualora si rendessero necessari in ragione della specificità dei singoli spazi. Tra le attività ludico ricreative sono ricomprese anche le colonie estive marine per bambini ed adolescenti per la cui organizzazione in spiaggia si rinvia alle linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza COVID-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere approvate dalla Giunta Regionale approvate con la DGR n. 630 del 25 maggio 2020.
Tutte le attività debbono essere espletate secondo le previsioni normative vigenti e nel rispetto di quanto previsto dai DPCM, garantendo tutte le norme di sicurezza relative alla limitazione del contagio da COVID-19 e in coerenza con le linee guida approvate coi vari DGR.
Decreto Pres Regione Marche Aperture 15-05-2020
Decreto Presidente Riavvio Turismo n. 153 del 16-05-2020
Decreto Presidente riavvio Autoscuola n. 154 del 16-05-2020
Decreto Presidente riavvio Agriturismo n. 155 del 16-05-2020
Decreto Presidente n. 156 del 18 maggio 2020 (Musei)
Decreto Presidente n. 157 del 18 maggio 2020 (Musei)
Decreto Pres Regione Marche n. 161 scuole musica e coreutiche
Decreto Pres Regione Marche n. 162 Navigazione diporto
DGR n. 630 del 25 maggio 2020 – Aggiornamento linee guida regionali turismo ed altre
DGR_PROTOCOLLO SERVIZI SPORTIVI_FATTORIA DIDATTICA_25 MAGGIO 2020u.v..docx
DecretoPresidente_n_184_del_29_maggio_2020 (Centri Estivi)
Decreto Presidente n. 186 del 29 maggio 2020 – Agriturismo (servizi didattici e sportivi)
Decreto Presidente n. 187 del 30 maggio 2020 Centri sociali e circoli ricreativi culturali
I relativi protocolli approvati dalla Regione Marche sono anche disponibili all’indirizzo web https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Coronavirus#Protocolli-riaperture-fase-2
PROTOCOLLI E LINEE GUIDA REGIONE MARCHE
Riportiamo di seguito tutti i protocoli approvati dalla Regione Marche al 16-05-2020.
Protocollo BAR E RISTORANTI (SAB) 15-05-2020
Protocollo STABILIMENTI BALNEARI 15-05-2020
Protocollo PARRUCCHIERI ESTETISTE 15-05-2020
Protocollo AGRITURISMO SOMMINISTRAZIONE 15-05-2020
Protocollo commercio in sede fissa 11-05-2020
Protocollo Mercati – Fiere – Posteggi isolati – commercio itinerante 11-05-2020
Protocollo sgombero cantine e solai 11-05-2020
Linee guida alberghi 11-05-2020
Linee guida agriturismo ospitalita 11-05-2020
Linee Guida villaggi turistici 11-05-2020
Linee guida altre strutture ricettive 11-05-2020
Protocollo Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza automobilistica 16-05-2020
ALLEGATO A_PROTOCOLLO AGRITURISMO ATTIVITA’ SPORTIVE
ALLEGATO B_PROTOCOLLO AGRITURISMO FATTORIA DIDATTICA
DGR n. 630 del 25 maggio 2020 – Allegato 1 (linee guida turismo)
La Regione Marche ha concluso un accordo quadro con le parti sociali su applicazione e controlli in azienda dei protocolli di sicurezza:
PROTOCOLLO SICUREZZA COVID_19 Parti sociali 15-05-2020
Video imformativo regione Marche.
I testi integrali delle delibere, dei protocolli allegati e dei decreti attuattivi sono reperibili nell’apposita sezione dedicata (Coronavirus Marche: Protocolli riaperture fase 2).
PROTOCOLLI E LINEE GUIDA NAZIONALI
DPCM 18-10-2020 in Gazzetta Ufficiale
INDIRIZZI OPERATIVI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI
Aggiornamento 08 ottobre 2020 DocConferenza. 2020-10-08 DOC.CR.P.05a)-Linee-Guida_versione-per-aggiornamenti
La conferenza delle Regioni in data 16 maggio, 22 maggio e 25 maggio 2020 ha concordato indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
- RISTORAZIONE
- ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
- STRUTTURE RICETTIVE
- SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
- Commercio al dettaglio
- Commercio al dettaglio su aree pubbliche
- Uffici aperti al pubblico
- Piscine
- Palestre
- Manutenzione del verde
- Musei, archivi e biblioteche
- STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO (campeggi)
- RIFUGI ALPINI
- ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
- NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
- INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
- AREE GIOCHI PER BAMBINI
- CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
- FORMAZIONE PROFESSIONALE
- CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
- PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
- SAGRE E FIERE
- SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
- STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
- PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE
LINEE GUIDA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Linee-guida-riapertura-musei-e-luoghi-della-cultura-statali 15-05-2020
Linee-guida-per-la-riapertura-dei-musei-e-dei-luoghi-della-cultura-statali-18-05-2020
linee-guida-sulle-modalita-di-svolgimento-degli-allenamenti-per-gli-sport-individuali 03-05-2020
linee-guida-sport-di-squadra 18-05-2020
linee-guida-sport-di-base-e-attivita-motoria 19-05-2020
Le schede attualmente redatte saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.
Per il settore commercio il DPCM 17 maggio 2020 fa presente che si continuano ad applicare anche le disposizioni di cui all’Allegato 11 Misure per gli esercizi commerciali.
IL D.L. 33 DEL 16 MAGGIO 2020
Il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 coordina le normative nazionali e regionali e stabilisce le sanzioni.
– Attività economiche, produttive e sociali
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
– Sanzioni
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
IL DPCM 17 MAGGIO 2020 ED I SUOI ALLEGATI
Allegati al DPCM 17 maggio 2020
PROTOCOLLI INAIL
Si riportano per opportuna conoscenza anche i documenti tecnici prodotti dall’INAIL facendo presente che il prossimo DPCM e il DL n. 33 del 16-05-2020 del governo fanno comunque prevalere i protocolli regionali.
Documento tecnico INAIL Aprile 2020
INAIL Documento tecnico parrucchieri ed estetiste
INAIL Documento tecnico ristorazione
INAIL Documento tecnico balneazione
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
Infografiche utili da stampare per nfo al pubblico: https://www.iss.it/infografiche