Conclusi oggi 4 giugno 2020 i lavori parlamentari per la conversione in legge del Dl n. 23 dell’8 aprile scorso, noto anche come decreto “Liquidità”, dopo il voto positivo alla questione di fiducia posta da parte del Governo: i senatori hanno approvato il testo della legge con 156 voti favorevoli, 119 contrari e nessun astenuto.
Il Parlamento, in fase di conversione in legge del DL Liquidità, ha rafforzato ulteriormente – anche alla luce della intervenuta nuova disciplina sugli aiuti di Stato (State Aid Temporary Framework della Commissione europea) – la disciplina già introdotta dall’articolo 49 del D.L. n. 18/2020:
- l’intervento in garanzia del Fondo a titolo gratuito (lett. a));
- l’elevazione a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per singola impresa. Sono ora ammesse a garanzia non solo le PMI ma anche le imprese Mid-cap (fino a 499 dipendenti). La previsione – si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico, oppure congiuntamente da più enti pubblici (lett. b));
- l’ammissione all’intervento in garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 % del debito residuo. Per i finanziamenti con rinegoziazione deliberati in data successiva all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il credito aggiuntivo deve essere in misura almeno pari al 25 % del debito residuo. Inoltre, nei casi di rinegoziazione, al soggetto finanziatore è fatto obbligo di trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso d’interesse applicata sul finanziamento garantito al soggetto beneficiario, per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia (lett. e));
- il prolungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all’emergenza COVID-19 (lett. f));
- l’eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni di finanziamento garantite (lett. h));
- la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500.000 euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero – ivi incluso il settore termale – e delle attività immobiliari (lett. i));
- l’elevazione al 50 % della quota della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese appartenenti a settori/filiere colpiti dall’epidemia (lett. l))
- l’accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, di agenti e subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari finanziari e assicurativi – la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. Per tali soggetti, l’intervento del Fondo è potenziato: la copertura è del 100 % sia in garanzia diretta che in riassicurazione. L’importo di tali finanziamenti è fino a 30 mila euro, e non più 25 mila (lett. m)). E’ stata estesa da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti garantiti e anche rideterminato il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti garantiti. Si consente in proposito un adeguamento, su richiesta, dei finanziamenti già concessi, alle nuove condizioni introdotte in sede di conversione del decreto-legge, (lett. m-bis). Una quota parte delle risorse del Fondo, fino ad un importo di 100 milioni di euro è destinato alle predette operazioni di garanzia sui finanziamenti a favore degli enti del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa e commerciale, anche se non in via prioritaria (comma 12-bis)
- la proroga di tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo (lett. o)).
- l’incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall’80 % al 90 % dell’ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi, previa autorizzazione della Commissione UE e in conformità con il quadro temporaneo degli aiuti di Stato (lett. c));
- l’elevazione della copertura del Fondo in riassicurazione dal 90 al 100 % dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, o dalle società cooperative abilitate all’esercizio del credito esclusivamente nei confronti dei propri soci ai sensi del TUB. Le percentuali di copertura del Fondo sono comunque elevate fino ai limiti massimi previsti dalla disciplina ordinaria (80 % per garanzia diretta e 90 % per riassicurazione), nelle more dell’autorizzazione UE e comunque per tutte le altre operazioni che superano i limiti di durata e importo sopra indicati, anche per durate superiori a dieci anni. (lett. d));
- l’accesso alla garanzia del Fondo senza l’applicazione del modello di valutazione del merito creditizio. La probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata – ai fini della definizione delle misure di accantonamento – a titolo di coefficiente di rischio. Sono in ogni caso escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria (lett. da g) a gquater));
- il cumulo tra la garanzia del Fondo con un’ulteriore garanzia sino alla copertura del 100 % del finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro. La previsione per cui la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse (lett. n));
- la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020 (lett. p));
- per i finanziamenti garantiti di importo superiore ai 25.000 euro è ora prevista la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi (lett. p-bis).
Misure per la liquidità delle imprese agricole
Sono inoltre stati aggiunti due nuovi commi all’articolo 41, recanti disposizioni in materia di sviluppo dell’imprenditoria in agricoltura. In particolare, il comma 4-bis prevede che ISMEA possa concedere mutui a tasso zero a favore delle aziende agricole che:
- intendano ristrutturare i mutui in essere;
- abbiano necessità di coprire le spese di gestione;
- intendano effettuare investimenti nel settore della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
I criteri e le modalità attuative di concessione dei mutui saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d’intesa con la Conferenza Stato- regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Costituiscono titoli preferenziali per l’erogazione dei mutui:
- l’avere costituito l’azienda nel biennio 2019-2020;
- la dimensione della superficie utile agricola;
- la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Per l’attuazione delle disposizioni del presente comma viene l’istituzione di un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020 allocato nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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