La Commissione UE approva il regime “ombrello” dell’Italia da 9 miliardi di €uro

La Commissione europea ha approvato un regime “ombrello” italiano da 9 miliardi di € per sostenere l’economia italiana nel contesto dell’emergenza coronavirus. Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e poi modificato il 3 aprile e l’8 maggio 2020.

Le misure italiane di sostegno

L’Italia ha notificato alla Commissione, nell’ambito del quadro temporaneo, un regime “ombrello” da 9 miliardi di € a sostegno delle imprese colpite dall’emergenza del coronavirus. Nell’ambito del regime le regioni e le province autonome italiane, altri enti territoriali e le Camere di commercio saranno abilitate a fornire sostegno a imprese di tutte le dimensioni, inclusi lavoratori autonomi, piccole e medie imprese (PMI) e grandi imprese.

Nell’ambito del regime il sostegno pubblico può essere concesso tramite:

  • sovvenzioni dirette, garanzie su prestiti e tassi di interesse agevolati per prestiti;
  • aiuti alla ricerca e allo sviluppo (R&S) relativi al coronavirus, alla costruzione e all’ammodernamento delle strutture per lo sviluppo e test di prodotti attinenti al coronavirus e alla produzione di prodotti correlati, quali vaccini, prodotti medici, trattamenti e dispositivi, disinfettanti e indumenti protettivi, ingredienti farmaceutici attivi e sostanze attive utilizzate per i disinfettanti;
  • sovvenzioni salariali per i lavoratori dipendenti per evitare licenziamenti durante la pandemia di coronavirus.

Il regime mira a sostenere le imprese che incontrano difficoltà a causa della perdita di reddito e della carenza di liquidità derivanti dall’impatto economico della pandemia di coronavirus. In particolare aiuterà le imprese a coprire il capitale circolante immediato o le esigenze di investimento. Il regime sosterrà e promuoverà anche la ricerca e la produzione di prodotti attinenti al coronavirus e aiuterà i lavoratori dipendenti a conservare il lavoro in questi tempi difficili.

La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare:

  • per quanto riguarda le sovvenzioni dirette, gli anticipi rimborsabili, le agevolazioni fiscali e di pagamento, il sostegno non supererà gli 800 000 € per impresa, come previsto dal quadro temporaneo (o rispettivamente 100 000 e 120 000 € per agricoltura e pesca/acquacoltura);
  • per quanto riguarda le garanzie statali e i prestiti con tassi di interesse agevolati: i) l’importo del prestito sottostante per impresa è limitato a quanto necessario per coprire le esigenze di liquidità ne prossimo futuro; ii) è limitato nel tempo; iii) i premi delle commissioni di garanzia e i tassi di interesse non superano i livelli previsti dal quadro temporaneo; iv) comprende garanzie per assicurare che l’aiuto sia veicolato efficacemente dalle banche o da altri istituti finanziari ai beneficiari che ne hanno bisogno;
  • per quanto riguarda gli aiuti a favore della ricerca e sviluppo relativi al coronavirus: i) l’aiuto è ritenuto necessario per consentire all’impresa di impegnarsi in quest’attività di ricerca e sviluppo; ii) sono rispettate le norme sui costi ammissibili e le categorie di ricerca ammissibili;
  • per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti per la costruzione e l’ammodernamento delle strutture di prova e per la produzione di prodotti attinenti al coronavirus: i) l’aiuto è ritenuto necessario per consentire alla società di impegnarsi in tali attività; ii) il progetto d’investimento dev’essere completato entro sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto; iii) sono rispettati i costi ammissibili e i criteri di intensità dell’aiuto;
  • per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di sovvenzioni salariali per i lavoratori dipendenti al fine di evitare licenziamenti: i) la sovvenzione è concessa a dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a causa della sospensione o riduzione delle attività commerciali dovute alla pandemia di coronavirus; ii) la sovvenzione salariale è concessa per un periodo massimo di dodici mesi; iii) la sovvenzione salariale mensile non può superare l’80% della retribuzione lorda mensile.

Infine, gli aiuti possono essere concessi solo a società che non fossero in difficoltà già al 31 dicembre 2019.

La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di uno Stato membro in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. La misura è inoltre necessaria, adeguata e proporzionata per combattere la crisi sanitaria e contribuire a soddisfare le esigenze comuni di produzione europea nell’attuale crisi, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.

Su queste basi la Commissione ha approvato la misura in quanto conforme alle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.

IL QUADRO TEMPORANEO EUROPEO

La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza del coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile e l’8 maggio 2020, prevede che gli Stati membri possano concedere i tipi di aiuti seguenti.

  1. i) Sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e accontifino a 100 000 € a un’impresa operante nel settore agricolo primario, 120 000 € a un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 800 000 € a un’impresa operante in qualsiasi altro settore che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti che coprono il 100 % del rischio fino al valore nominale di 800 000 € per impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell’acquacoltura, per cui si applicano i limiti rispettivamente di 100 000 € e 120 000 € per impresa
  2. ii) Garanzie di Stato per prestiti contratti dalle impreseper assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti.

iii) Prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti.

  1. iv) Garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale: tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche.
  2. v) Assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termineper tutti i paesi, senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente “non assicurabile sul mercato”.
  3. vi) Sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirusal fine di far fronte all’attuale crisi sanitaria, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri.

vii) Sostegno alla costruzione e al potenziamento di impianti di prova per elaborare e testare prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione) utili a fronteggiare la pandemia di coronavirus fino alla prima applicazione industriale. Questo può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto.

viii) Sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto.

  1. ix) Sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenzialiper i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia.
  2. x) Sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendentialle imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia di coronavirus e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale.
  3. xi) Aiuto mirato alla ricapitalizzazioneper le società non finanziarie, se non è disponibile un’altra soluzione adeguata. Sono approntate garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condizioni riguardanti la necessità, l’adeguatezza e l’entità dell’intervento; condizioni riguardanti l’ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la relativa remunerazione; condizioni riguardanti l’uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate; condizioni relative alla governance, incluso il divieto di dividendi e massimali di remunerazione per la direzione; divieto di sovvenzioni incrociate e divieto di acquisizioni e misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concorrenza; obblighi di trasparenza e comunicazione.

Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali fissati nel quadro. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell’ambito di tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti de minimis alle imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell’arco di tre esercizi finanziari per quelle che operano nel settore dell’agricoltura primaria, di 30 000 € per quelle nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 200 000 € per tutte le altre. Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l’importo a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo.

Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l’impatto socioeconomico dell’emergenza del coronavirus, in linea con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza Covid-19 che illustra queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (quali il differimento del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Essi possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dell’emergenza del coronavirus o da essa direttamente causati.

Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020.

Poiché i problemi di solvibilità potrebbero manifestarsi solo in una fase successiva, con l’evolversi della crisi, esclusivamente per le misure di ricapitalizzazione la Commissione ha prorogato tale periodo fino alla fine di giugno 2021.

Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tali date se il quadro debba essere prorogato.

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