FINALITA’
Con la presente misura si intendono incentivare investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali. rispetto all’anno precedente per spingere maggiormente imprese e professionisti ad investire e per sostenere l’editoria.
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
L’articolo 57-bis del decreto 50/2017 introduce un contributo, sotto forma di credito d’imposta. in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie quali:
- sulla stampa quotidiana e periodica
- sulle emittenti televisive
- sulle emittenti radiofoniche locali, analogiche o digitali,
- sulle testate giornalistiche online (*),
registrate in Tribunale e al ROC, ed il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
SOGGETTI BENEFICIARI
I contribuenti che possono beneficiare del bonus investimenti pubblicitari, sono:
- Lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti;
- Imprese, di qualsiasi natura giuridica.
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Il valore del credito d’imposta previsto dal DL 50/2017 è pari a:
- 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, per le quali è previsto un tetto massimo che sarà stabilito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati per tutti gli altri soggetti.
INVESTIMENTI 2017
Il collegato fiscale approvato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16/10/2017 dispone che le imprese e i lavoratori autonomi possono fruire del credito d’imposta anche per gli investimenti effettuati fin dal 24 giugno 2017 (*). Pertanto per l’anno 2017 il periodo di riferimento per il calcolo dell’incremento è dal 24 giugno-31 dicembre confrontato con lo stesso periodo del 2016.
BONUS PUBBLICITA’ E LIBERI PROFESSIONISTI
Il decreto attuativo dovrà stabilire nel dettaglio chi potrà beneficiarne ma attualmente pare che il bonus pubblicità verrà erogato ai professionisti con o senza Albo professionale. I professionisti con Albo dovranno attenersi alle regole in materia di pubblicità informativa stabilite dal D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, con il quale viene autorizzata la pubblicità informativa che non sia ingannevole, equivoca o denigratoria su:
- attività delle professionisti regolamentate;
- specializzazioni e titoli posseduti;
- struttura del proprio studio;
- compensi richiesti per le prestazioni professionali.
(*) modifiche introdotte dall’art. 4 del Decreto Legge Fiscale 2018 del 16.10.2017.
MODALITA’ DI ACCESSO
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per le richieste relative all’anno 2017 e 2018 la comunicazione telematica va presentata tra il 22 settembre e il 22 ottobre 2018.
Successivamente dal 1°marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano un’apposita comunicazione telematica.