La riduzione del costo del lavoro costituisce per le imprese un fondamentale strumento di sviluppo della sua competitività e favorisce l’incremento dell’occupazione. Pur se esistono molteplici agevolazioni per le assunzioni questi sono poco noti sia alle imprese che ai soggetti disoccupati in cerca di occupazione. Per questo motivo abbiamo preparato la seguente sinesi sugli strumenti agevolativi per l’occupazione in vigore dal 1° gennaio 2018.
AGEVOLAZIONI PERMANENTI
- Agevolazioni per assunzione di giovani fino a 29 anni con contratto di apprendistato. I datori di lavoro usufruiscono di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato, pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. (per i datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti, l’aliquota è ulteriormente ridotta all’1,5% nel primo anno e al 3% nel secondo anno di contratto), Al termine del periodo di apprendistato l’agevolazione contributiva viene riconosciuta anche per i dodici mesi successivi.
- Agevolazioni per assunzione di percettori di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), indennità speciale di disoccupazione edile, indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). In questo caso la contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti. All’impresa che assume il lavoratore spetta anche un incentivo pari al 20% dell’indennità Naspi mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
- Agevolazioni per assunzione di donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, con riduzione del 50% della contribuzione Ips a a carico dell’impresa. Il termine si abbassa a 6 mesi se: a) residenti in aree svantaggiate (aree 107.3.a e 107.3.c); b) impiegate in una professione o in un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere.
- Agevolazioni per assunzione di ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi, con riduzione del 50% della contribuzione Inps a carico dell’impresa.
- Agevolazioni per assunzione di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi e di dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi, o in mobilità indennizzata. In questo caso la contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti.
NUOVE AGEVOLAZIONI IN VIGORE DAL 2018
- Agevolazioni all’assunzione di giovani e di studenti (apprendisti o impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro): sgravio dai contributi previdenziali totale in caso di assunzione, entro 6 mesi dal termine del percorso didattico, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro percorsi di alternanza scuola-lavoro o abbiano sottoscritto contratti di apprendistato di I o III livello, ferma restando l’esclusione dei contributi INAIL da qualunque forma di beneficio.
- Incentivi all’assunzione di “giovani”, ossia di soggetti che hanno meno di 35 anni di età (dal 2019 il requisito anagrafico scende strutturalmente a 30 anni). Agevolazione: sgravio dai contributi previdenziali totale per i lavoratori del Mezzogiorno. In tutti gli altri casi, lo sgravio è parziale e si attesta al 50% dei contributi previdenziali dovuti, ferma restando l’esclusione dei contributi INAIL da qualunque forma di beneficio.
- Sgravi per i lavoratori beneficiari dell’assegno di ricollocazione. Ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, entro un tetto massimo di fruizione fissato a 4.030 euro annui, per una durata di 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, o dodici mesi, se l’assunzione è a termine.
- Agevolazioni per assunzione di donne vittime di violenza di genere. Le cooperative sociali che procedono a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell’anno 2018, di donne vittime di violenza di genere, come risultanti dalle certificazioni emesse dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, hanno diritto, per un periodo massimo di 3 anni, allo sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori e alle suddette lavoratrici assunti.
Per una panoramica completa sulle agevolazioni per le assunzioni invitiamo a consultare la specifica pubblicazione “FONDI EUROPEI NAZIONALI E REGIONALI PER IL LAVORO E LE ASSUNZIONI. Come accedere alle agevolazioni per il lavoro e le assunzioni dopo il Jobs Act e l’avvio della programmazione dei fondi europei 2014-2020″ e di cui potete consultare gratuitamente un estratto a questo link.
Ulteriori informazioni ed aggiornamenti sono reperibili sul sito del Ministero del Lavoro https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Incentivi/Pagine/Incentivi.aspx