CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO 2015-2020 DEL 50% PER TUTTE LE IMPRESE

Finalità: rilanciare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S), come definiti dalla Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 recante Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione: “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale”.

Soggetti beneficiari: Tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica (inclusi consorzi, reti di imprese, enti non commerciali), dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Sono ammesse anche le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 917/86 (TUIR).

Attività agevolabili: Investimenti incrementali in R&S, effettuati tra il 2015 e il 2020, volti all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni svolte in tutti gli ambiti, escluse le modifiche non significative di prodotti e di processi. Sono inclusi tra gli investimenti ammissibili anche quelli connessi alla realizzazione di campionari.

Agevolazioni: Il beneficio consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione nella dichiarazione dei redditi, del 50% dell’incremento registrato dai costi di R&S rispetto al triennio 2012-14.

Cumulabilità: I costi degli investimenti in R&S vanno assunti al lordo di eventuali contributi pubblici o agevolazioni ricevuti sui medesimi costi, qualora la norma agevolativa preveda il cumulo dell’agevolazione in questione con altre misure di favore.  In ogni caso, l’importo risultante dal cumulo non può essere superiore ai costi sostenuti. Il beneficio è in ogni caso cumulabile con gli altri incentivi del Piano Industria 4.0:
Iperammortamento e Superammortamento.
• Nuova Sabatini.
• Patent Box.
• Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE).
Incentivi agli investimenti in startup e PMI innovative.
Fondo Centrale di Garanzia.

Spese ammissibili: L’elencazione delle spese ammissibili, ai fini della determinazione del credito d’imposta, è tassativa e le tipologie sono quattro:
a) costi relativi al personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo, che sia dipendente dell’impresa o in rapporto di collaborazione con l’impresa;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e, comunque, con un costo unitario non inferiore a euro 2.000 al netto dell’Iva;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start up innovative (c.d. ricerca “extra-muros”);
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Le spese (incrementali) di cui alle precedenti lettere danno diritto al bonus del 50%.
Per gli anni 2015 e 2016 quelle di cui alle lettere b) e d) a quello del 25%.

E’ irrilevante il trattamento contabile riservato dall’impresa alla spesa e, quindi, se essa sia stata capitalizzata o meno. Discriminante, invece, è che l’imputazione degli investimenti ad uno dei periodi d’imposta di vigenza dell’agevolazione sia occorsa secondo le regole generali di competenza fiscale, previste dall’art. 109, Tuir .

Condizioni: Spesa complessiva per investimenti in attività di R&S effettuata in ciascun periodo d’imposta che ammonti almeno a 30.000 euro annui ad ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta 2012-2013-2014. Per le imprese costituite successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, la media di riferimento è zero.
Tetto massimo annuale del credito d’imposta: 20 milioni di credito d’imposta per beneficiario.

Modalità di accesso: Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi. Il credito è AUTOMATICO (non è necessaria alcuna domanda, accesso con click day, non ci sono graduatorie e valutazioni di terzi, ma solo eventuali controlli ex-post dell’Agenzia delle Entrate).

Caratteristiche e modalità di fruizione: Il credito d’imposta:

  1. deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi,
  2. non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP),
  3. sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi ammissibili sono stati sostenuti (da gennaio, anche se costi sostenuti un mese prima a dicembre). Sono compensabili tutte le voci dell’F24, compresi contributi Inps, more, interessi,
  4. non rileva né ai fini del calcolo degli aiuti de minimis.

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